Aiuti agli investimenti per miglioramenti strutturali nell’agricoltura

Mediante gli aiuti agli investimenti per i miglioramenti strutturali nell’agricoltura si mira a migliorare le condizioni di vita ed economiche in particolare nella regione di montagna e in quelle periferiche. Gli aiuti agli investimenti sono impiegati per la promozione di strutture competitive nell’agricoltura e per la protezione delle terre coltive nonché di edifici e impianti agricoli dal danneggiamento o dalla distruzione a causa di eventi naturali. Gli aiuti agli investimenti contribuiscono anche alla realizzazione di obiettivi ecologici, in relazione alla protezione degli animali e alla pianificazione territoriale. 

Breve descrizione

  • Gli aiuti agli investimenti per miglioramenti strutturali nell’agricoltura sono concessi a favore di provvedimenti individuali o collettivi e consentono la realizzazione di progetti senza che l’agricoltura debba indebitarsi in maniera insostenibile
  • L’esecuzione degli aiuti agli investimenti avviene sotto forma di un compito comune di Confederazione e Cantone
  • Anche in altri Paesi, in particolare anche nell’Unione europea, gli aiuti agli investimenti rientrano nelle principali misure per la promozione delle aree rurali

Gli aiuti agli investimenti possono essere concessi per infrastrutture di aziende agricole con 1. un legame diretto o 2. uno stretto legame oggettivo dal profilo materiale con l’agricoltura.

  1. Legame diretto con l’agricoltura: aiuto iniziale, finanziamento di edifici di economia rurale, bonifiche fondiarie (drenaggi, raggruppamento di terreni, costruzione di strade).
  2. Stretto legame oggettivo: misure per la diversificazione (p.es. impianti di biogas, attività agroturistiche), infrastrutture di piccole aziende artigianali del primo livello della trasformazione (p.es. caseifici, macellerie). 

 

Criteri di partecipazione

  • Gli aiuti finanziari sono concessi solo se sono adempiuti i criteri d’entrata in materia disciplinati nell’ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (OMSt; RS 913.1) (p.es. sopportabilità dell’investimento, gestione aziendale efficace, dimensione minima dell’azienda (limite USM), ecc. 
  • Le domande vanno inoltrate tramite i servizi cantonali responsabili

Criteri di esclusione

  • I criteri d’entrata in materia e le condizioni di cui all’OMSt non sono adempiuti. I criteri sono verificati caso per caso
  • La conformità alle zone secondo l’articolo 24 della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) e l’articolo 40 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) non è data nel progetto
  • La neutralità della concorrenza per i provvedimenti a carattere artigianale non è data (sopratt. per la promozione di piccole aziende artigianali)

Finanziamento

  • La concessione di contributi (tipo di sostegno e importo dei contributi) è stabilita per singolo provvedimento nell’ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (OMSt; RS 913.1) 
  • Il tipo di sostegno e l’importo dell’aiuto agli investimenti normalmente dipendono dalla zona di produzione agricola (zone di pianura, collinare, di montagna e regione d’estivazione)
  • Contributi (Confederazione, annuale) totale CHF 80-90 milioni 
  • Crediti d’investimento totale (annuale) ca. CHF 250 milioni 
Finanzhilfe-Tool für die Schweizer Regionalentwicklung

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