Programma sulla protezione delle acque

Laddove sia necessario che l’agricoltura prenda provvedimenti per adempiere le esigenze legali in materia di qualità delle acque superficiali e sotterranee, l’articolo 62a della legge sulla protezione delle acque (LPAc) prevede che la Confederazione assegni indennità.

Breve descrizione

Queste ultime sono accordate sulla base di progetti in zone in cui sono necessari provvedimenti. Attualmente esistono progetti per la riduzione delle immissioni di nitrati nelle acque sotterranee, di fosforo nei laghi e di prodotti fitosanitari nelle acque superficiali.

 

Criteri di partecipazione

Un progetto può essere lanciato da un Cantone, una regione, un Comune, una rete interaziendale, un’associazione, una federazione, eccetera. I presupposti sono che diverse aziende agricole prendano provvedimenti per adempiere le esigenze in materia di qualità delle acque ai sensi dell’Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), la presentazione da parte del Cantone di una domanda all’Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e la conclusione con lo stesso di un accordo di programma.

I provvedimenti presi dell’agricoltura devono essere necessari per adempiere le esigenze in materia di qualità delle acque; il Cantone interessato ha designato le zone in cui sono necessari i provvedimenti e ha armonizzato i provvedimenti previsti nell’ambito di un progetto; un sostegno finanziario è previsto se i provvedimenti non sono economicamente sostenibili.

Il provvedimento principale in un progetto sui nitrati è la riconversione di una parte della superficie campicola in superficie permanentemente inerbita. In un progetto sul fosforo, invece, un provvedimento fondamentale consiste nel ridurre la concimazione a base di fosforo. 

L’UFAG accorda le indennità sulla base di accordi di programma conclusi con i Cantoni per ogni zona in cui sono necessari provvedimenti. Le basi necessarie per concludere l’accordo di programma sono elaborate nel quadro di un progetto coinvolgendo le aziende interessate.

Criteri di esclusione

Non si possono sostenere finanziariamente i provvedimenti individuali che non sono integrati in un progetto del programma sulla protezione delle acque.

Finanziamento

Nel 2018 sono stati erogati fondi federali per un totale di CHF 5 milioni.

L’elaborazione del progetto può essere sostenuta con un contributo di CHF 20'000 al massimo per «accertamenti preliminari per progetti innovativi». Inoltre la Confederazione può cofinanziare nella misura del 30 per cento i costi computabili dello studio preliminare per «ricerche sulle cause della insufficiente qualità delle acque importanti in vista dei provvedimenti di ripristino».

L’importo delle indennità per i provvedimenti presi dall’agricoltura per prevenire il convogliamento e il dilavamento di sostanze si basa sui costi, sulle proprietà e sulle quantità di queste ultime. La Confederazione versa indennità nella misura dell’80 per cento al massimo dei costi dei provvedimenti. I costi residui sono a carico dei Cantoni che li rimettono in parte ai Comuni e ai servizi di approvvigionamento idrico. 

Finanzhilfe-Tool für die Schweizer Regionalentwicklung

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